Può un cane essere considerato alla stregua di una valigia smarrita? Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha acceso un dibattito acceso e destinato a durare. Una storia vera, quasi surreale, che solleva domande profonde su diritti, razionalità legale e valore affettivo.
Il cane scompare, il risarcimento è da “bagaglio perso”
Era il 22 ottobre 2019 quando una donna, in volo da Buenos Aires a Barcellona, ha affidato alla compagnia aerea Iberia la sua fedele cagnolina. A causa delle dimensioni dell’animale, superiore agli 8-10 kg previsti per viaggiare in cabina con trasportino, è stata costretta a farla imbarcare nella stiva pressurizzata.
Ma qualcosa è andato storto. Durante le fasi di movimentazione bagagli all’aeroporto di partenza, l’animale è fuggito ed è risultato irreperibile. La compagnia ha ammesso la responsabilità, ma solo nei termini previsti per uno smarrimento di bagaglio ordinario. Una logica fredda, ma legalmente difesa.
Una sentenza che fa discutere
La Corte di Giustizia dell’UE ha dato ragione alla compagnia. Il cane, secondo i giudici, rientra nella categoria “bagagli” ai sensi della Convenzione di Montreal, che regola la responsabilità delle compagnie per smarrimenti durante il trasporto aereo.
Questo significa che, in assenza di una dichiarazione speciale di interesse al momento del check-in, il risarcimento è limitato a 1.627,63 euro, come previsto per qualunque bagaglio smarrito.
La donna aveva invece richiesto 5.000 euro per danno morale, poiché riteneva di aver perso molto più di un bene materiale: la sua compagna di vita. La sua richiesta è stata però respinta.
Il cortocircuito tra diritto e sentimento
La sentenza appare anacronistica a fronte del crescente riconoscimento degli animali come esseri senzienti. L’articolo 13 del Trattato di Lisbona impone infatti agli stati membri di tener conto del benessere animale nelle politiche dell’Unione. Ma la Corte ha specificato che ciò non vieta di considerarli bagagli, purché durante il trasporto il loro benessere venga rispettato.
In sintesi, per la legge europea, un cane nella stiva è un oggetto tutelato in quanto fragile, ma pur sempre oggetto.
Dove comincia il cambiamento?
La contraddizione è ancora più forte se si pensa ai passi avanti che stanno avvenendo proprio nel settore dell’aviazione. Meno di un mese fa, Ita Airways ha effettuato un esperimento con cani di taglia media in cabina, su un volo tra Milano Linate e Roma. Senza trasportino.
A bordo c’erano figure istituzionali di spicco: il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e la presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali Michela Vittoria Brambilla. Un segnale chiaro: qualcosa si muove.
Scelte difficili per i padroni di animali
Molti proprietari evitano di far volare i propri animali in stiva. Le ragioni sono evidenti: può essere un’esperienza traumatizzante, sconsigliata da diversi veterinari. E l’episodio accaduto alla protagonista di questa vicenda non farà altro che rafforzare queste paure.
Finché la legge considererà un cane un semplice “bagaglio”, i rischi percepiti supereranno qualsiasi tutela legale. Il dolore di perdere un animale non si misura in euro stabiliti da una tabella.
Serve una riflessione più profonda
Questa vicenda mette in luce l’urgenza di rivedere i criteri normativi con cui vengono definiti i diritti degli animali nel contesto del trasporto aereo. È evidente che il diritto europeo, in questo caso, sia rimasto indietro rispetto alla sensibilità sociale.
Fino a quando continueremo a considerarli bagagli con il cuore che batte?




